In ottemperanza alla Delibera della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 18-1540.
La legge 10/91 considera le seguenti energetiche rinnovabili (FER): il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso.
Questa definizione va completata includendo le biomasse (p. es. legno), precisando che tali risorse sono da considerarsi rinnovabili solo se gestite in modo appropriato, vale a dire facendo sì che il loro tempo di utilizzo sia compatibile con quello di ripristino.